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| Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Oggetto: Articoli 183, 184. 184-bis, 184-ter e 185 del Capo l ( Disposizioni generali ) del Titolo l ( Gestione dei rifuiti) della Parte quarta del T.U. ( Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati )
Così come semplificato per meglio complicare l'argomento rifiuti, ecco il testo vigente degli articoli in oggetto. Per facilitare la lettura troverete in rosso le definizioni e in CITAZIONE verde i rimandi agli altri articoli delle stesso Titolo.
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Articolo 183. Definizioni (articolo così sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto;
c) “oli usati”: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
f) “produttore di rifiuti...Read the whole post...
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- Codice dell'Ambiente
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